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    Home » Cronaca » Certificazioni e controlli periodici, le regole Ue per l’aviazione civile

    Certificazioni e controlli periodici, le regole Ue per l’aviazione civile

    Nell'Unione europea il regolamento 216 del 2008 ha stabilito quando gli aerei possono decollare

    Emanuele Bonini</a> <a class="social twitter" href="https://twitter.com/emanuelebonini" target="_blank">emanuelebonini</a> di Emanuele Bonini emanuelebonini
    25 Marzo 2015
    in Cronaca

    Bruxelles – Proprietà tecniche, certificazioni, e anche verifiche da parte del comandante. Per poter decollare un qualsiasi aereo deve veder soddisfatte tutta una serie di condizioni, su cui l’Unione europea ha fatto chiarezza il 20 febbraio 2008 con l’approvazione del regolamento n.216 che detta regole comuni nel settore dell’aviazione civile, poi modificato l’8 gennaio 2013 (ma solo per quanto riguarda deroghe alla riduzione di emissioni di CO2). Si tratta dello stesso regolamento che disciplina l’Easa, l’Agenzia europea per la sicurezza, l’organo di controllo del settore aeronautico dell’Unione europea. L’incidente aereo di Germanwings, compagnia low cost del gruppo Lufthansa, resta ancora da chiarire. Il volo proveniente da Barcellona e diretto a Düsseldorf schiantatosi contro una montagna nei pressi di Barcelonnette, in Francia meridionale, pone però degli interrogativi. Quali sono le regole attualmente in vigore? Quando un aereo può alzarsi da terra? Il regolamento 216/2008, negli allegati al testo, risponde a questi interrogativi. Ecco dunque le principali condizioni da soddisfare per poter far decollare un aereo dagli scali dell’Unione europea.

    Principi generali. Non possono essere utilizzati gli aeromobili che siano sprovvisti di un certificato di aeronavigabilità in corso di validità. Il certificato è rilasciato se le ispezioni e le prove dimostrano che l’aeromobile è in condizioni di condurre in sicurezza le operazioni di volo. Le regole per la certificazione di aeronavigabilità sono disciplinate con il regolamento 1194 del 2009. A controllare se gli aeromobili sono in regola sono gli Enti per l’aviazione civile nazionali. L’ente deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all’esecuzione del processo di certificazione. Dovrebbe inoltre avere accesso alle apparecchiature necessarie per controlli eccezionali. Più precisamente l’aeromobile può essere utilizzato soltanto se: è idoneo al volo; gli equipaggiamenti operativi e di emergenza necessari per il volo da svolgere sono efficienti; il documento di aeronavigabilità dell’aeromobile è valido; la manutenzione dell’aeromobile è effettuata in conformità al programma di manutenzione.

    Manutenzione. Prima di ogni volo o serie omogenea di voli consecutivi, l’aeromobile deve essere controllato, tramite ispezioni pre-volo, per accertare che sia idoneo ad effettuare il volo previsto. Il programma di manutenzione deve prevedere, in particolare, le operazioni e gli intervalli di manutenzione, segnatamente quelli indicati come obbligatori nelle istruzioni relative all’aeronavigabilità continua. L’aeromobile non deve essere utilizzato dopo la manutenzione, a meno che non sia rimesso in servizio da persone od organizzazioni qualificate. Il documento firmato di rimessa in servizio contiene, in particolare, “i dati essenziali delle operazioni di manutenzione effettuate”. Tutte le modifiche e le riparazioni devono soddisfare i requisiti essenziali relativi all’aeronavigabilità. I dati comprovanti la conformità ai requisiti relativi all’aeronavigabilità devono essere conservati.

    Strumentazioni di bordo. Per poter essere utilizzato un aeromobile deve essere dotato di tutti gli equipaggiamenti di navigazione, di comunicazione ed altri apparecchi “necessari” per il volo da svolgere, tenuto conto dei regolamenti relativi al traffico aereo e delle regole dell’aria applicabili durante ogni fase del volo.

    Carburante. La quantità di combustibile e lubrificante a bordo deve essere sufficiente per assicurare che il volo previsto possa essere portato a termine in sicurezza, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, di qualsiasi elemento che possa influire sulle prestazioni dell’aeromobile e di eventuali ritardi previsti in volo. Inoltre, deve essere presente una riserva di combustibile in caso di imprevisti. Se del caso, si devono definire procedure di gestione del combustibile in volo.

    Fattori di rischio. In volo non deve iniziare o proseguire a meno che le prestazioni previste dell’aeromobile, considerati tutti i fattori che “influenzano in modo significativo” il livello delle prestazioni, non permettano di eseguire tutte le fasi del volo alla massa operativa pianificata entro le distanze/aree e le separazioni dagli ostacoli applicabili. Sono considerati sei I fattori che influenzano “in modo significativo” le prestazioni al decollo, in crociera e in fase di avvicinamento/ atterraggio: le procedure operative, l’altitudine dell’aeroporto, la temperatura, il vento, la dimensione, la pendenza e lo stato dell’area di decollo/atterraggio, e lo stato della cellula, del gruppo motore o dei sistemi, tenuto conto del possibile deterioramento. Inoltre, è obbligatorio che in caso di volo “in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note o previste, l’aeromobile deve essere certificato, equipaggiato e/o trattato per operare in sicurezza in tali condizioni”.

    Responsabilità del comandante. Il comandante deve accertare che l’aeromobile sia idoneo al volo e, “se richiesto”, che l’aeromobile sia debitamente immatricolato e i certificati pertinenti siano a bordo. Inoltre deve accertare che gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere siano installati e operativi sull’aeromobile.

    La versione consolidata del regolamento 216/2008 sulle regole comuni nel settore dell’aviazione civile

    Tags: aviazione civileEasaGermanwingsleggi Uetrasporto aereounione europea

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