Bruxelles – È contro il diritto dell’Unione europea sospendere in automatico l’esame delle domande di asilo presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’UE esprimendosi sul caso presentato da un uomo cinese di origine uigura che, nel marzo 2022, è arrivato nei Paesi Bassi con la moglie ucraina e loro figlio e lì ha fatto domanda d’asilo. Le autorità olandesi gli hanno concesso la protezione temporanea – in quanto la moglie e il figlio risultavano residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, data in cui Mosca ha sferrato l’attacco – e hanno sospeso l’esame della sua domanda di asilo fino alla scadenza della protezione temporanea.
All’inizio del 2024, l’uomo ha contestato al Ministro per l’Asilo e la Migrazione dei Paesi Bassi di non aver deciso in merito alla sua domanda di asilo e, in mancanza di una risposta, si è rivolto al Tribunale dell’Aia che ha ingiunto al Ministro di farlo. In appello, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo se il diritto dell’UE consenta di fermare automaticamente, fino alla scadenza della protezione temporanea, l’esame di una domanda d’asilo presentata da un beneficiario di potezione temporanea.
La Corte, nella sua sentenza, ricorda che l’obiettivo della protezione temporanea è “garantire tutele immediate e minime agli sfollati all’interno degli Stati membri, in particolare quando il sistema di asilo di questi ultimi rischia di non poter far fronte all’afflusso massiccio di domande di protezione internazionale”. Inoltre, i giudici di Lussemburgo osservano che “il diritto dell’Unione consente al beneficiario di protezione temporanea di presentare una domanda di protezione internazionale e che il rigetto di tale domanda non comporta la perdita dello status di protezione temporanea, poiché le due procedure possono svolgersi simultaneamente e in modo indipendente“. Inoltre, “l’applicazione delle direttive relative al trattamento delle domande di protezione internazionale non esclude in alcun modo i richiedenti che già beneficiano di protezione temporanea” e “i termini da esse previsti sono quindi vincolanti nell’esame di una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che il richiedente già benefici di protezione temporanea”.
Tuttavia, “il diritto dell’Unione autorizza gli Stati membri a prorogare i termini per l’esame delle domande di protezione internazionale qualora ciò sia giustificato da ragioni oggettive, in particolare da difficoltà amministrative che potrebbero derivare dall’aumento del numero di domande di protezione internazionale presentate contemporaneamente”. Infine, “una sospensione automatica e generalizzata dell’esame delle domande di protezione internazionale durante il periodo di protezione temporanea sarebbe in contrasto con la finalità stessa di tale protezione”, cioè di garantire che i richiedenti abbiano “l’effettiva possibilità” di ottenere una protezione internazionale dopo “un adeguato esame della loro situazione individuale”, assicurando loro, “nell’immediato, una protezione di minore ampiezza”.











