Bruxelles – Abbassare l’IVA alle creme solari come tentativo di facilitarne il consumo e proteggere la pelle degli europei dalle crescenti incidenze di tumori? Non si può, perché sono cosmetici e non prodotti farmaceutici. Parola della Commissione europea.
La questione è stata sollevata dall’eurodeputato irlandese di Renew, Billy Kelleher, che lo scorso 17 giugno ha presentato un’interrogazione in forma scritta a palazzo Berlaymont. Nel testo, Kelleher sottolineava che “secondo i dati del Sistema europeo d’informazione sul cancro, i casi e i decessi associati al melanoma sono in aumento in Europa”, rendendo il cancro della pelle “il quarto tumore più diffuso nell’UE”. In un’attualità segnata dall’aumento delle temperature, a causa del riscaldamento globale, “aumenterà anche l’esposizione alle radiazioni UV”, ha osservato. Ma “un aspetto fondamentale del Piano europeo per la lotta contro il cancro è la prevenzione”, ha evidenziato l’eurodeputato, e ciò dovrebbe includere “sia l’intervento medico precoce e lo screening sia la possibilità per i cittadini di compiere scelte salutari”. Kelleher ha aggiunto che Paesi come l’Australia hanno già adottato misure decisive ed efficaci per affrontare la crisi del cancro della pelle, con una significativa “riduzione dei casi tra le persone sotto i 40 anni”. Da qui il nodo centrale della questione: l’esecutivo UE intende includere le creme solari nell’elenco dei beni e servizi ai quali possono essere applicate le aliquote IVA ridotte secondo l’allegato II della Direttiva sull’IVA (2006/112/CE), oppure tali beni continueranno ad essere considerati prodotti cosmetici e quindi soggetti a un’aliquota IVA di almeno il 15 per cento?
La risposta dell’esecutivo è arrivata il 16 luglio. Il commissario europeo responsabile per la tassazione, Wopke Hoekstra, ha ribadito che la terza categoria dell’allegato III della direttiva sull’IVA “consente agli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta ai prodotti farmaceutici utilizzati a fini medici e veterinari, compresi i prodotti utilizzati per la contraccezione e la protezione dell’igiene femminile, e ai prodotti igienici assorbenti”. Hoekstra ha ricordato che quando il Consiglio dell’UE ha adottato la riforma principale delle aliquote IVA nel 2022, “gli Stati membri avevano già discusso a fondo la questione e concordato all’unanimità di apportare solo modifiche minori alla formulazione”. Tali modifiche “non estendono la categoria ai prodotti che non devono essere considerati farmaceutici“, ha precisato il commissario. Hoekstra ha sottolineato inoltre che le aliquote IVA ridotte “hanno generalmente un impatto limitato sui prezzi a causa del basso effetto di trasferimento”, perchè “i negozi non sono legalmente obbligati a trasferire ai propri clienti eventuali risparmi derivanti dall’IVA riducendo i prezzi”. Nel 2022, la riforma delle aliquote “è stata il risultato di un compromesso politico faticosamente raggiunto” e “considerata la delicatezza politica della questione, la Commissione non intende proporre nuove modifiche in questo ambito”, ha concluso.
La Direttiva 2006/112/CE – nota anche come direttiva IVA – armonizza le leggi degli Stati membri e stabilisce i principi base dell’Imposta sul Valore Aggiunto, garantendo che i beni e i servizi siano tassati in modo uniforme per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno europeo.

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