Bruxelles – Un alimento a base di cannabidiolo naturale (CDB) non può beneficiare della certificazione biologica se la sua immissione sul mercato nell’Unione non è stata autorizzata. Lo stabilisce la Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla contestazione presentata dal Sindacato professionale francese della canapa (Syndicat professionnel du chanvre) contro la comunicazione dell’Institut national de l’origine et de la qualité (Istituto nazionale dell’origine e della qualità, INAO) agli organismi certificatori nel settore dell’agricoltura biologica. Secondo l’opinione dell’Instituto, sia i prodotti a base di cannabidiolo naturale (CBD) – ad eccezione dell’olio di canapa non arricchito con CBD – sia i prodotti alimentari arricchiti con CBD non possono beneficiare della certificazione biologica. Inoltre, il CBD non può essere presente nella composizione di prodotti alimentari certificati biologici.
Il Sindacato ha contestato la comunicazione dell’Instituto al Consiglio di Stato francese che si è rivolto alla Corte di giustizia in merito alla possibilità di certificare il CBD come proveniente dall’agricoltura biologica perché, “essendo estratto dalla canapa, che è una pianta agricola”, “potrebbe rientrare nella categoria dei ‘prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti’, ai sensi del regolamento relativo alla produzione biologica“. La Commissione europea però, nonostante abbia considerato il CBD come un ‘nuovo alimento’, “non ha autorizzato la sua immissione sul mercato nell’Unione europea come alimento”.
Nella sua sentenza di oggi (5 novembre), “la Corte dichiara che il CBD non può ottenere la certificazione come proveniente dall’agricoltura biologica fintantoché non ne sia autorizzata la commercializzazione“. I giudici di Lussemburgo constatano che i ‘prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti’ comprendono “qualsiasi prodotto destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”. Quindi, include “sia i nuovi alimenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno autorizzati ad essere immessi sul mercato, sia i prodotti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, la cui immissione sul mercato è vietata”. Allo stesso tempo, però, “la Corte sottolinea che la certificazione biologica non può essere dissociata dalle norme applicabili alla commercializzazione dei prodotti in questione“, perché “contribuisce alla promozione di detti prodotti e veicola, agli occhi dei consumatori, un’immagine positiva di qualità e approvazione”.
In questo contesto, “certificare un prodotto la cui immissione sul mercato non è stata autorizzata potrebbe compromettere la tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori“. Ciò perché “l’autorizzazione di un nuovo alimento presuppone, in particolare, che esso non presenti alcun rischio per la salute umana alla luce delle prove scientifiche disponibili, che il suo uso previsto non induca in errore il consumatore e che, qualora sostituisca un altro alimento, il suo consumo non sia svantaggioso sul piano nutritivo”. Infine, la Corte ritiene che tale interpretazione valga anche nel caso in cui “prodotti, la cui immissione sul mercato dell’Unione non sia stata autorizzata, siano destinati ad essere commercializzati in Paesi terzi” perché “questa commercializzazione potrebbe nuocere alla reputazione della certificazione e alla fiducia dei consumatori nei prodotti che beneficiano di tale certificazione”.










