Una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue ha definito le due situazioni “comparabili” quando agli omosessuali non è concesso il matrimonio perché comunque “s’impegnano, in un contesto giuridico, a condurre una vita in comune e a prestarsi aiuto materiale e assistenza reciproca” 
Se un Paese non concede agli omosessuali il diritto a sposarsi, ma solo quello a contrarre un Pacs, al lavoratore gay che ha contratto questo tipo di unione devono essere concessi gli stessi diritti di una persona sposata. È quanto ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue che ha stabilito che riguardo alla concessione di alcuni benefici aziendali “la situazione dei contraenti matrimonio e quella di coloro che, non avendo la facoltà di sposare persone del medesimo sesso, concludono un Pacs siano comparabili”. Questo perché la Corte ha constatato che “analogamente alle persone sposate, le parti di un Pacs s’impegnano, in un contesto giuridico ben preciso, a condurre una vita in comune e a prestarsi aiuto materiale e assistenza reciproca”.
La sentenza nasce da un ricordo di un cittadino francese, ricorso fatto quando nel Paese il matrimonio omosessuale non era ancora stato approvato. Il Crédit agricole mutuel, nel suo contratto collettivo, accorda ai lavoratori che contraggono matrimonio il beneficio di alcuni giorni di congedo straordinario e di un premio stipendiale. Il signor Hay, che aveva concluso un Pacs con il suo compagno, si era visto negare tali benefici in quanto, per l’azienda, spettavano solo agli sposati. Egli allora si è rivolto ai giudici francesi e la Cour de cassation ha chiesto alla Corte di giustizia Ue se il diverso trattamento riservato a coloro che contraggono un Pacs con persone del medesimo sesso costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale vietata, dal diritto dell’Unione, nei rapporti di lavoro. Il tribunale di Lussemburgo ha dato ragione al ricorrente aggiungendo che “la circostanza che il Pacs non sia riservato unicamente alle coppie omosessuali non cambia la natura della discriminazione verso tali coppie che, a differenza delle coppie eterosessuali, non potevano, all’epoca, contrarre legalmente matrimonio”.
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