Bruxelles – Un’impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di energia elettrica o di gas. È quanto stabilisce la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza che riguarda Acciaierie d’Italia (ADI), la società in amministrazione straordinaria che gestisce l’ex Ilva di Taranto, dando ragione alla posizione sostenuta dalle autorità italiane. La sentenza arriva in un momento di grave crisi, con gli impianti dell’acciaieria destinati a fermarsi a fine ottobre e circa 20 mila posti di lavoro a rischio.
La vicenda nasce dal rifiuto dell’Italia di inserire ADI, per il 2025, negli elenchi delle imprese energivore e gasivore. Di conseguenza, ADI non ha goduto delle agevolazioni finanziarie previste a favore di questo tipo di imprese. Il diniego era motivato dalla qualificazione della società come “impresa in difficoltà” secondo la disciplina europea sugli aiuti di Stato, anche in considerazione del suo assoggettamento al regime di amministrazione straordinaria e del suo stato di insolvenza.
La questione è arrivata a Lussemburgo dopo che il giudice amministrativo italiano, adito in seguito a ricorsi presentati contro il diniego, ha chiesto alla Corte di chiarire se fosse compatibile con il diritto dell’Unione escludere le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria dagli aiuti destinati alle aziende ad alto consumo energetico.
La risposta della Corte è affermativa. Secondo i giudici europei, la Commissione ha scelto di autolimitare il proprio margine di discrezionalità quando ha definito gli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Derogare a quelle regole, quindi, rischierebbe di violare principi generali del diritto dell’Unione, tra cui la parità di trattamento e la tutela del legittimo affidamento.
Nel caso italiano, la normativa sugli aiuti all’energia si è limitata, secondo la Corte, ad adeguarsi alla disciplina europea sugli aiuti di Stato per clima, ambiente ed energia, che esclude dal sostegno energetico le imprese considerate “in difficoltà” secondo gli orientamenti della Commissione.
E su questo punto arriva il chiarimento centrale della sentenza: un’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria può rientrare nella nozione europea di “impresa in difficoltà“, perché tale procedura presuppone l’accertamento dello stato di insolvenza. Sarà comunque il giudice nazionale a dover verificare concretamente questa condizione nel caso di ADI.
Il fatto che le procedure concorsuali possano avere anche l’obiettivo di riportare un’impresa alla redditività non cambia la qualificazione ai fini della disciplina europea sugli aiuti di Stato. La Corte sottolinea inoltre che gli aiuti all’energia non vanno confusi con gli aiuti al salvataggio: si tratta di strumenti con finalità differenti e sottoposti a regole diverse. La sentenza non chiude, dunque, la controversia nazionale: spetterà al giudice italiano applicare i principi stabiliti dalla Corte e decidere.
Il caso si inserisce però in un quadro più ampio di interventi pubblici a sostegno del polo siderurgico di Taranto. La Commissione europea ha recentemente autorizzato un prestito di salvataggio da 390 milioni di euro ad Acciaierie d’Italia, considerandolo proporzionato al deficit di liquidità previsto e limitato ai normali costi operativi, anche alla luce della crisi attraversata dal settore siderurgico europeo e mondiale.

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