Bruxelles – “I centri in Albania fun-zio-ne-ran-no”, aveva scandito la premier italiana Giorgia Meloni dal palco della festa di Atreju nel dicembre 2024. Ma il fatto – peraltro al momento non comprovato – che queste strutture per il trattenimento e il rimpatrio di migranti irregolari funzionino non è un’assicurazione che al loro interno sia garantito il rispetto degli standard minimi di trattamento fissati dal diritto dell’Unione europea.
È questa la principale osservazione a cui giungono le conclusioni dell’avvocata generale della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) Laila Medina, pubblicate nella giornata di oggi (11 giugno). Il parere di Medina riguarda il caso specifico di due migranti detenuti il Albania su cui la Corte d’Appello di Roma ha chiesto alla CGUE di esprimersi, ma potrebbe portare a conclusioni più generali sulla conformità al diritto europeo del Protocollo Italia-Albania. Allo stesso tempo, è opportuno sottolineare che le conclusioni dell’avvocata – in quanto tali – non vincolano in alcun modo la sentenza definitiva dei giudici di Lussemburgo che verrà formulata nei prossimi mesi e potrebbe ribaltare il parere di Medina.
L’origine del caso
Il coinvolgimento della CGUE parte dalla vicenda di due cittadini di Paesi extra UE che – dopo essere stati trattenuti in Italia – sono stati oggetto di provvedimenti di allontamento. In virtù del Protocollo firmato da Roma e Tirana nel novembre del 2023, sono stati successivamente trasferiti in uno dei due hub per il rimpatrio che l’Italia ha costruito in Albania e che sono operativi dall’ottobre del 2024.
A questo punto, i due hanno chiesto di beneficiare dello status della protezione internazionale, di fatto presentando una nuova domanda di asilo. Essendo cambiato lo status dei migranti, è stato necessario adottare nuove decisioni di trattenimento nei centri, fondate non più sulle regole del rimpatrio ma su quelle relative ai richiedenti asilo.
Chiamata a convalidare i nuovi provvedimenti, la Corte d’Appello di Roma ha deciso di adire pregiudizialmente la Corte di Giustizia UE, sollevando principalmente due questioni.
La prima, relativa alla legittimità stessa del Protocollo tra Roma e Tirana: poiché la materia dell’asilo è disciplinata dal diritto europeo, l’Italia aveva il diritto di stipulare da sola un accordo con l’Albania, o una simile intesa poteva essere siglata solamente dall’UE nel suo complesso?
La seconda, più specifica: ammesso e non concesso che il governo Meloni potesse concludere l’accordo, i due centri per il rimpatrio nelle città di Shengjin e Gjader rispettano effettivamente le garanzie previste dal diritto UE? Più precisamente, i giudici di Roma hanno chiesto alla Corte di verificare il rispetto dei diritti di difesa, di visita e alla salute dei richiedenti protezione internazionale.
Le conclusioni dell’avvocata generale: “Centri in Albania legittimi, ma l’Italia rispetti le garanzie di trattamento dei migranti”
L’avvocata generale ha elaborato le proprie risposte alle due questioni sollevate dalle toghe italiane sulla base di un principio lineare: gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali in materia di asilo soltanto in quei settori che non sono già stati “armonizzati” dal diritto UE. Se tali intese riguardano questi settori, allora i governi nazionali devono assicurarsi che “non alterino la portata” delle norme comunitarie preesistenti.
La questione chiave, quindi, è quella dell’armonizzazione: laddove esiste già un livello di uniformità imposto dalle regole europee, gli accordi bilaterali che ne modifichino radicalmente il contenuto non sono possibili.
Sulla base di questo principio, l’avvocata Medina dà una risposta affermativa al ‘cuore’ della richiesta di chiarimento della Corte d’Appello di Roma: gli Stati UE hanno il diritto di stipulare accordi bilaterali che prevedano la costruzione di centri per il rimpatrio in Paesi terzi, come quello siglato dall’Italia con l’Albania. La ragione è proprio nella mancanza di armonizzazione europea in questo settore. “Nessuna disposizione del diritto dell’Unione si pronuncia sulla localizzazione geografica dei luoghi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale”, spiega Medina. Dunque, “gli Stati membri restano liberi di situare tali centri nel territorio albanese”. Si tratta – peraltro – di un parere che conferma la linea seguita dall’avvocatura generale UE si questo punto. Nicholas Emiliou, collega di Medina alla CGUE, si era espresso nello stesso modo in un precedente parere dello scorso 23 aprile.
Analogamente, Medina ‘promuove’ l’accordo tra Roma e Tirana anche rispetto alla definizione delle ragioni per cui un migrante può essere trattenuto nei centri per il rimpatrio. In questo caso – spiega l’avvocata generale – “il diritto dell’Unione ha proceduto a un’armonizzazione completa” dei motivi di trattenimento, ma il testo del Protocollo “non si discosta da quelli tassativamente autorizzati dalle norme UE”. In altre parole, l’intesa italo-albanese non altera il contenuto della lista europea dei motivi di trattenimento e si limita ad allinearsi ad essa.
Se fino a qui il governo Meloni può tirare un sospiro di sollievo, è nelle ultime righe del suo parere che Medina suona un campanello d’allarme sulla effettiva conformità dei centri albanesi con il diritto UE. Rispondendo alla seconda questione sollevata dai giudici di Roma – relativa al rispetto delle garanzie UE per i richiedenti asilo – l’avvocata sottolinea che “le direttive pertinenti procedono a un’armonizzazione completa delle garanzie minime, al di sotto delle quali gli Stati non possono scendere”.
E il rischio – secondo Medina – è proprio quello che il testo dell’accordo tra Roma e Tirana sia sceso al di sotto di questa soglia. “Il Protocollo e la normativa nazionale di attuazione non sembrano contenere norme chiare e precise che consentano di garantire di garantire l’insieme di tali diritti”.
Tra le garanzie che l’intesa metterebbe a rischio, il documento sottolinea il diritto alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e assistito, quello al rimborso delle spese di viaggio dei legali, il diritto di visita e di comunicazione con la famiglia e l’obbligo di rilascio immediato di una persona trattenuta alla scadenza del termine di convalida del trattenimento.
Di conseguenza – è la conclusione dell’avvocata – è alta la probabilità che “il Protocollo possa incidere o modificare le garanzie procedurali minime previste dal diritto UE”.
‘Funzioneranno’ non è sinonimo di ‘rispetteranno i diritti fondamentali dell’individuo’, appunto.


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