Bruxelles – Il titolare di un marchio può opporsi al suo utilizzo da parte di un partito politico se quest’ultimo non dimostra che la propria libertà di espressione prevale sui diritti e sugli interessi del titolare. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’UE in una sentenza che riguarda il caso IKEA e il partito di destra populista belga Vlaams Belang. La vicenda risale al 2022, quando il partito aveva utilizzato l’acronimo della multinazionale svedese per il proprio programma sull’immigrazione, trasformandolo in ‘IKEA-PLAN’, acronimo di ‘Immigratie Kan Echt Anders’ (“l’immigrazione può davvero andare diversamente”). Nel materiale della campagna erano stati inoltre riprodotti elementi riconducibili ai marchi IKEA, tra cui personaggi e prodotti dell’azienda.
A difendere l’operazione era stata l’associazione Vrijheidsfonds, responsabile della campagna del Vlaams Belang, che aveva invocato la libertà di espressione, sostenendo che l’uso del marchio costituisse un “giusto motivo” ai sensi della normativa europea, anche in quanto forma di parodia politica. La questione è arrivata davanti alla Corte di giustizia dopo che Inter IKEA, titolare dei marchi, aveva avviato un’azione per contraffazione davanti ai giudici belgi. Il giudice nazionale aveva chiesto ai giudici europei di chiarire come bilanciare due diritti fondamentali: da un lato, la tutela della proprietà e del marchio; dall’altro, la libertà di espressione, compresa quella politica.
Secondo la Corte, la normativa europea non definisce in modo preciso cosa debba intendersi per “giusto motivo”, ma richiede di tenere conto dei diritti e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di espressione. Il semplice richiamo a quest’ultima, tuttavia, non è sufficiente. Chi utilizza un marchio notorio deve indicare i motivi concreti legati all’esercizio della propria libertà di espressione e dimostrare che questi prevalgono sugli interessi del titolare. Spetta quindi al giudice nazionale effettuare un bilanciamento tra i due diritti, valutando, tra gli altri elementi, se l’uso del marchio sia avvenuto in buona fede, se contribuisca a un dibattito di interesse generale e quali conseguenze possa avere per il titolare.
Nel caso specifico, rileva la Corte di Lussemburgo, va considerato anche il rischio che l’utilizzo di un marchio faccia apparire l’azienda come sostenitrice del messaggio politico veicolato, soprattutto quando i valori del titolare sono incompatibili con quel messaggio o quando l’azienda mantiene una posizione di neutralità politica.
Per i giudici europei, l’utilizzo dei marchi IKEA nel caso in questione può arrecare un danno significativo alla notorietà dei marchi e agli interessi del loro titolare. In particolare, non risulta che l’uso da parte del Vrijheidsfonds, effettuato con l’obiettivo di sfruttare la notorietà di IKEA per rafforzare e diffondere il proprio messaggio politico, prevalga sui diritti e sugli interessi della società. La decisione finale, tuttavia, spetta al giudice belga, che dovrà applicare i criteri indicati dalla Corte di giustizia e risolvere la controversia nazionale.







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