Bruxelles – Comprare online un biglietto aereo non significa automaticamente che il giudice del luogo di residenza del passeggero sia competente per il risarcimento del danno in caso di perdita di bagagli. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’UE, intervenendo sulle regole di competenza nelle controversie per la perdita dei bagagli. Il caso riguarda una passeggera residente a Fuenlabrada, vicino a Madrid, che aveva acquistato online un biglietto per un volo Madrid-Barcellona operato da Vueling Airlines, tramite una piattaforma indipendente. All’aeroporto di Madrid aveva aggiunto il servizio di trasporto dei bagagli, che sono poi andati perduti. La passeggera aveva chiesto il risarcimento davanti al giudice di Fuenlabrada, ma il tribunale spagnolo ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire quale giudice fosse competente.
La Corte ha innanzitutto stabilito che la Convenzione di Montreal, il trattato internazionale che regola la responsabilità e i risarcimenti delle compagnie aeree in caso di danni a passeggeri, bagagli o merci durante i voli internazionali tra Stati firmatari, si applica anche quando il volo collega due aeroporti dello stesso Stato membro, se la controversia riguarda un passeggero residente in quello Stato e una compagnia aerea dell’UE con sede nello stesso Paese. Il nodo principale riguardava però il luogo in cui può essere presentata la domanda. Tra i criteri previsti dalla Convenzione, c’è quello del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto di trasporto.
La passeggera sosteneva che, avendo concluso il contratto online dal proprio domicilio, questo luogo potesse coincidere con la sua residenza. La Corte ha escluso questa interpretazione: il domicilio del passeggero non può essere considerato il luogo dell’impresa del vettore solo perché il contratto è stato concluso online. I giudici hanno inoltre chiarito che il trasporto dei bagagli, essendo una prestazione accessoria, non costituisce un contratto distinto ai fini della determinazione della competenza. Il contratto da prendere in considerazione resta quello relativo al trasporto del passeggero, anche quando il danno riguarda esclusivamente il bagaglio.
La sentenza non stabilisce, quindi, che la passeggera non ha diritto al risarcimento. Dice soltanto che quel giudice potrebbe non essere quello competente a decidere la causa. Spetterà invece al giudice spagnolo applicare i principi stabiliti dalla Corte e decidere la controversia. La sentenza è arrivata in risposta a un rinvio pregiudiziale: lo strumento attraverso cui i giudici nazionali possono chiedere alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’UE. La risposta fornita dalla Corte vincola il giudice nazionale nel caso concreto.


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