Bruxelles – Tassare gli extra-profitti delle compagnie energetiche si può fare. La misura “è conforme al diritto dell’Unione europea”, purché il regime di imposizione sia “temporaneo” ed eccezionale nella sua natura. È quanto sostiene l’avvocato generale Athanasios Rantos, in un’interpretazione giuridica per la Corte che se confermata dai giudici di Lussemburgo può aprire la strada per i governi alla tassazione delle compagnie a cui si ragiona per contrastare il rincaro di carburanti e bene energetici.
L’interpretazione del diritto che viene suggerita alla Corte di giustizia dall’avvocato generale si inserisce nella controversia seguita al contributo di solidarietà introdotto a livello UE all’indomani dell’aumento dei prezzi scaturito dallo scoppio della guerra in Ucraina. Una decisione che ha visto le obiezioni delle Corti costituzionali di Italia, Belgio e Irlanda. La prima vuole sapere se la tassazione degli extra-profitti si estende anche alle compagnia di distribuzione, la seconda ha dubbi sulla compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato, la terza ha dubbi in merito al principio di proporzionalità.
È convinzione dell’avvocato generale che l’articolo 122, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’UE costituisca la base giuridica che giustifichi l’introduzione di tasse sugli extra-profitti. L’articolo in questione stabilisce che “il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia”.
In secondo luogo, sostiene il togato, il diritto comunitario e nazionale “non impedisce agli Stati membri, nell’ambito delle loro competenze fiscali, di estendere il contributo ad altre entità, in particolare quelle che hanno beneficiato di profitti energetici straordinari a causa delle specificità del loro mercato dell’energia”. Ciò, però, “a condizione che l’onere complessivo e gli obiettivi delle misure nazionali restino equivalenti a quelli della normativa europea”.
Quanto alla tasse sugli extra-profitti di per sé, si tratta di un contributo che “non mette in discussione il diritto di proprietà né la libertà d’impresa” e riguarda “soltanto i ricavi straordinari delle imprese” energetiche che non avrebbero percepito in condizioni normali.
È sulla base di queste considerazioni che adesso la Corte di giustizia dell’UE dovrà pronunciarsi. Le opinioni dell’avvocato generale non implicano che la Corte confermi impianto, impostazione e interpretazione del diritto. I giudici di Lussemburgo potrebbero anche smentire l’avvocato generale. Intanto però si dà forza alla volontà politica di procedere in tal senso.
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