Bruxelles – In caso di ritardo superiore alle tre ore per un volo aereo noi in quanto passegeri possiamo richiedere un risarcimento per il danno subito al nostro interesse ad arrivare in tempo nella città di destinazione. Tuttavia questo rimborso non può essere richiesto nel caso sussistano determinate situazioni, tra le quali ora vi è anche quella di ritardo a causa del danneggiamento di uno pneumatico del vettore dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio.
Per la Corte di Giustizia Europea infatti, un eventuale indennizzo in questa situazione potrà essere richiesto soltanto qualora la compagnia aerea non si sia avvalsa di tutti i mezzi a disposizione per limitare il ritardo del volo.
La sentenza è giunta in seguito alla sottoposizione del caso da parte della Landgericht Köln (Tribunale del Land) di Colonia, Germania, dopo che un cittadino tedesco, Wolfgang Pauels, fece causa alla Germanwings proprio per il motivo descritto e che causò un ritardo all’arrivo di tre ore e ventotto minuti. Purtroppo per lui non vi è stato alcun risarcimento dal momento che un evento del genere può essere classificato, ricorda la Corte, come una “circostanza eccezionale”, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, ossia quelli che per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo.