Bruxelles – Sono solo sei – di cui uno italiano – i nominativi presenti nella blacklist online dei soggetti attualmente esclusi dalla possibilità di ricevere fondi dell’Unione Europea. Frutto di quello che, nel gergo tecnico, si chiama sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), il principale strumento anti frode, utilizzato a livello europeo per proteggere le finanze pubbliche da individui, imprese o enti statali coinvolti in attività illecite. Il totale è probabilmente più alto, dal momento che solo i casi ‘gravi’ diventano pubblici, come ulteriore forma di deterrenza. Questo sistema però, secondo una nuova relazione della Corte dei Conti europea “non è usato in modo efficace”.
Se le procedure per decidere chi segnalare nell’EDES sono, secondo la Corte, valide e tengono conto di una vasta gamma di situazioni, “la Commissione Europea ha scritto pochissimi nominativi su questa lista, a causa della difficoltà di individuare i soggetti a cui precludere la possibilità di richiedere i fondi dell’UE”. La relazione, che analizza il periodo che va dal 2016 al 2020, conta 448 soggetti complessivi alla fine del 2020. Tutti, tranne 18, sono stati esclusi dai fondi europei per fallimento, mentre solo due sono in blacklist per frode o corruzione.
L’attuale meccanismo d’individuazione copre soltanto un quarto della spesa dell’UE: quella gestita direttamente dalla Commissione oppure da enti partner, come la Banca europea per gli investimenti (BEI). I restanti tre quarti – fondi agricoli e di coesione – sono invece in co-gestione insieme agli Stati membri e non ricadono nell’EDES: la responsabilità per l’esclusione ricade quindi sui singoli Paesi.
Per i fondi gestiti dalla Commissione in forma diretta, il problema secondo la Corte è duplice. Da un lato l’identificazione dei soggetti per la blacklist dipende da più dipartimenti, con un approccio pressoché frammentato. Dall’altro sia i dati degli uffici europei che degli Stati membri non sono interoperabili o accessibili, a livello tecnico e legale, come nel caso dei registri delle imprese o dei casellari giudiziari, spesso da consultare in mancanza di registri e banche dati a livello UE. Inoltre, per la Corte, la Commissione si basa troppo sulla parola di chi presenta domanda per ricevere sovvenzioni o prestare servizi, accettando le loro dichiarazioni senza ulteriori verifiche. Anche nei casi dove l’esecuzione della spesa viene gestita da partner esecutivi, questi segnalano pochissime situazioni di esclusione. Quando la responsabilità per l’esclusione ricade sui singoli Stati membri, non c’è invece uniformità dei sistemi, perché non vige l’obbligo di meccanismi locali analoghi all’EDES.