Bruxelles – Tutto come da programma. Sei mesi dopo l’entrata in vigore della nuova legge sull’intelligenza artificiale scattano i divieti per le pratiche tali da essere considerate come proibite nell’Ue. Gli Stati membri hanno tempo fino al 2 agosto per definire le sanzioni da comminare per chi non rispetta questi divieti tutti europei, e sempre entro la stessa data i governi dovranno individuare apposite autorità responsabili. Da questo momento tecniche manipolative e quindi pratiche subliminali tramite nuova tecnologia non saranno consentite. Allo stesso modo un’intelligenza artificiale non potrà e non dovrà sfruttare la giovane età o la condizione fisica delle persone per arrecare loro svantaggi. Niente abusi su minori o disabili, quindi.
Ancora, non si potranno usare le nuove tecnologie per creare un sistema di ‘punteggio sociale’ e classificare quindi persone in ‘buone’ o ‘cattive’, né utilizzare dati o caratteristiche personali per profilare gli individui come potenziali criminali (una raccomandazione, quest’ultima, rivolta soprattutto alle forze di sicurezza e di polizia). C’è poi il divieto di estrarre in modo indiscriminato immagini da internet per costruire database per il riconoscimento facciale, e per i datori di lavori il divieto di utilizzo di telecamere o sistemi di analisi della voce per carpire lo stato emozionale dei loro dipendenti.
Infine, l’Ue mette al bando i sistemi di riconoscimento biometrico per dedurre orientamenti politici o sessuali. L’ultimo divieto riguarda l’utilizzo di tempo reale di tecnologie di riconoscimenti facciale nelle vie dello shopping e in posti affollati, anche se con delle eccezioni consentite per ragioni di pubblica sicurezza.
Il regolamento sull’intelligenza artificiale prevede una procedura di emergenza che consentirà alle forze dell’ordine di utilizzare uno strumento di intelligenza artificiale ad alto rischio che non ha superato la procedura di valutazione, che dovrà dialogare con il meccanismo specifico sulla tutela dei diritti fondamentali.
Deroghe anche per l’uso di sistemi di identificazione biometrica a distanza in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, previa autorizzazione giudiziaria e per elenchi di reati rigorosamente definiti. L’utilizzo ‘post-remoto’ potrà essere utilizzato esclusivamente per la ricerca mirata di una persona condannata o sospettata di aver commesso un reato grave, mentre quello in tempo reale “limitato nel tempo e nel luogo” per le ricerche mirate di vittime (rapimento, traffico, sfruttamento sessuale), prevenzione di una minaccia terroristica “specifica e attuale” e per la localizzazione o identificazione di una persona sospettata di aver commesso reati specifici (terrorismo, traffico di esseri umani, sfruttamento sessuale, omicidio, rapimento, stupro, rapina a mano armata, partecipazione a un’organizzazione criminale, reati ambientali).