Il 30 luglio 2026, con la delibera 279/2026/S/eel, ARERA ha sanzionato un primario operatore per 5 milioni di euro, il massimo previsto dal regime attualmente vigente in Italia per la manipolazione del mercato all’ingrosso, vietata dal regolamento europeo REMIT. Il caso riguarda centrali a gas a ciclo combinato e condotte tenute in un mese del 2022: non coinvolge impianti alimentati da fonti rinnovabili ed è precedente al biennio 2023-24, oggetto dell’indagine conoscitiva pubblicata da ARERA nel 2025 (delibera 302/2025/R/eel; per un’analisi si veda il nostro lavoro pubblicato qui), alla quale non hanno ancora fatto seguito procedimenti sanzionatori – sebbene il Presidente di ARERA, a margine delle audizioni di settembre, abbia dichiarato che sono in corso analisi su “parecchi” casi.
Rispetto all’indagine conoscitiva, il procedimento sanzionatorio richiede un contraddittorio con l’operatore e una valutazione delle sue giustificazioni. È questa la distinzione essenziale tra i sospetti emersi nell’ambito dell’indagine generale e la prima decisione sanzionatoria conclusa dall’Autorità in tema di trattenimento economico di capacità.
Il meccanismo del trattenimento economico non richiede di spegnere una centrale o renderla indisponibile come avviene nel caso del trattenimento fisico. Sul mercato del giorno prima, dove si negozia l’energia per il giorno successivo, le offerte vengono ordinate per prezzo crescente e accettate secondo le regole dell’asta e i vincoli del sistema. Se un impianto offre a un prezzo eccessivo, la sua offerta può essere rifiutata. Per soddisfare la domanda si ricorre allora ad altre unità. Il problema emerge quando viene alterata la formazione del prezzo attraverso l’esclusione di capacità utilizzabile, ottenuta mediante offerte prive di un’adeguata giustificazione economica, pur essendo il prezzo offerto remunerativo rispetto ai costi variabili dell’impresa.
La decisione fissa alcuni principi centrali, di rilevante portata anche per il dibattito europeo. Per accertare la manipolazione ai sensi del regolamento REMIT non occorre dimostrare l’intenzione di alterare il mercato: rilevano la condotta e la sua capacità di fissare prezzi artificiali. La libertà di formulare offerte non esonera dall’obbligo di rispettare l’integrità del mercato. Né il bisogno di recuperare i costi fissi può, di per sé, giustificare strategie che alterano il normale incontro tra domanda e offerta.
ARERA ha respinto anche il richiamo a criteri elaborati per il mercato tedesco. La motivazione sottolinea la differenza tra un sistema nel quale la remunerazione dipende esclusivamente dal mercato dell’energia e quello italiano, in cui il capacity market riconosce pagamenti per la disponibilità della capacità. Il confronto deve quindi tenere conto di questi diversi incentivi e obblighi: una giustificazione valida in un determinato assetto non può essere trasferita automaticamente nell’altro.
Il passaggio tecnico decisivo riguarda il costo opportunità. Un operatore può motivare un’offerta considerando un’alternativa di impiego più redditizia, ma deve dimostrare che tale alternativa fosse stata effettivamente valutata al momento della decisione. Nel caso esaminato, l’impresa ha sostenuto di aver conseguito ricavi sul mercato dei servizi di dispacciamento. Secondo ARERA, tuttavia, una ricostruzione a posteriori non può spiegare una decisione già presa.
Neppure sostenere che altri operatori abbiano tenuto comportamenti analoghi esclude la responsabilità. L’Autorità distingue l’accertamento della violazione dalla quantificazione dei suoi effetti e quindi dalla determinazione della sanzione. Ai fini della valutazione della gravità, inoltre, l’elemento centrale è l’impatto sui prezzi e sui consumatori, non soltanto il profitto aggiuntivo conseguito dall’impresa. Il rincaro del prezzo di mercato può infatti incidere su volumi molto più ampi di quelli direttamente venduti dall’operatore interessato. Un passaggio particolarmente importante della decisione afferma che “per cogliere l’effettiva gravità del tipo di violazione oggetto del presente procedimento, non è utile il riferimento ai soli indebiti vantaggi ottenuti dalla società (che non costituiscono nemmeno un elemento costitutivo della fattispecie), risultando assolutamente preminente l’impatto della condotta sui prezzi di mercato che si traduce in un potenziale danno per i consumatori”.
Su questo terreno permane un problema di trasparenza. Il provvedimento sanzionatorio, di 45 pagine, contiene 150 omissis. ARERA illustra diffusamente dapprima le tesi difensive dell’impresa e successivamente le argomentazioni con cui le confuta. Il ragionamento dell’Autorità è quindi pienamente leggibile, ma mancano dati necessari per conoscere alcuni elementi essenziali della manipolazione, in particolare il danno potenziale stimato per il mercato, un’informazione che difficilmente può essere ricondotta, in quanto tale, ai parametri da secretare per tutelare gli interessi commerciali e industriali dell’impresa.
Anche il tetto massimo edittale di 5 milioni di euro per gli illeciti di manipolazione del mercato, fissato da una legge del 2014, solleva interrogativi sulla sua effettiva capacità deterrente nei confronti dei grandi operatori, dal momento che tale livello massimo (applicato in questo caso) non risulta collegato al fatturato dell’impresa, pari nel caso specifico a 8,7 miliardi. In mancanza di dati pubblici sul danno arrecato ai consumatori è tuttavia impossibile formulare una valutazione compiuta.
La vicenda resta aperta: il provvedimento sanzionatorio è esecutivo, ma l’impresa sanzionata ha annunciato il ricorso al TAR Lombardia. Nel frattempo, con la delibera 272/2026 ARERA ha avviato un procedimento generale, con termine al 31 dicembre 2028, finalizzato all’adozione di provvedimenti regolatori in materia di vigilanza “integrata”. ARERA intende considerare anche “possibili misure di mitigazione ex ante del potere di mercato nella formulazione delle offerte”. Nell’ambito dello stesso procedimento ARERA ha ricompreso anche i seguiti dell’indagine conoscitiva sul biennio 2023-24 e ha previsto “l’estensione [delle verifiche] a periodi più recenti”, un segnale che la questione è tutt’altro che chiusa, come dimostrano anche le recenti interrogazioni parlamentari.
Ristabilire fiducia nell’integrità del mercato all’ingrosso è un obiettivo dirimente, nonché la finalità ultima del Regolamento REMIT. Se l’indagine conoscitiva aveva segnalato l’esistenza di un problema, la prima sanzione per trattenimento economico di capacità ha mostrato come questo possa essere accertato. Spetterà ora ai tribunali amministrativi nazionali pronunciarsi in via definitiva, oppure la questione arriverà fino alla Corte di giustizia dell’Unione europea?
* Carlo Cambini (Professore Ordinario di Economia Applicata, Politecnico di Torino) e Luca Lo Schiavo (Senior Regulatory Specialist at ERRA -Energy Regulators Regional Association)

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