Bruxelles – La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su un caso italiano: la vaccinazione anti-Covid imposta solo al personale militare, e non a quello civile del Ministero della Difesa, non viola il diritto comunitario.
La vicenda riguarda un ufficiale del Ministero della Difesa italiano, sospeso dal servizio nel 2022 dopo aver rifiutato di sottoporsi all’obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2 introdotto durante la pandemia. La misura si applicava esclusivamente al personale militare, escludendo quello civile del medesimo ministero, e prevedeva la sospensione per chi non si fosse adeguato.
Contro la sanzione, l’ufficiale ha presentato ricorso. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere, ha chiesto alla Corte di giustizia europea di chiarire se l’obbligo configurasse una discriminazione diretta tra militari e civili impiegati in funzioni analoghe, oppure una discriminazione indiretta verso chi si opponeva al vaccino per convinzioni personali. Il giudice italiano ha posto anche una seconda questione, legata alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE: la sospensione, privando l’ufficiale dello stipendio, ne aveva compromesso il sostentamento e quello della moglie e delle due figlie minori.
Nella sentenza, i giudici di Lussemburgo distinguono due piani. Sul fronte della discriminazione diretta, la Corte osserva che il diritto UE vieta le disparità di trattamento legate a motivi specifici previsti dalla normativa europea, ma la differenza tra militari e civili deriva dall’appartenenza a categorie professionali distinte, una ragione che non rientra tra quelle tutelate.
Sul fronte della discriminazione indiretta, la Corte ricorda che la normativa europea protegge in particolare le convinzioni religiose, filosofiche o spirituali. Il rifiuto dell’ufficiale, però, si fondava su documenti scientifici esterni e su argomentazioni relative ai rischi e alle responsabilità legate al vaccino: una contestazione delle scelte di sanità pubblica delle autorità italiane, più che l’espressione di una convinzione personale. Per la Corte si tratta quindi di un’opinione, non di una “convinzione” nel senso previsto dalla legge europea, e come tale non protetta da quella normativa.
Infine, poiché l’obbligo vaccinale contestato non ha alcun collegamento con il diritto dell’Unione, la Corte chiarisce che non può configurarsi nemmeno una violazione della Carta dei diritti fondamentali: la Carta si applica agli Stati membri solo quando questi attuano norme europee, condizione che in questo caso non si verifica.
La pronuncia conferma quindi la legittimità, sul piano del diritto UE, degli obblighi vaccinali differenziati per categorie professionali decisi dagli Stati membri nel contesto dell’emergenza pandemica.











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