Bruxelles – Gli aiuti di Stato da 130 milioni di euro erogati dall’Italia ad alcune compagnie aeree titolari di licenza italiana come compensazione per le perdite subite nel periodo della pandemia di Covid-19 sono “conformi al diritto dell’Unione europea” e “compatibili con il mercato interno“. Lo ha stabilito il Tribunale UE, uno dei due organi che compongono la Corte di giustizia dell’UE, respingendo due ricorsi presentati da Ryanair. La compagnia low cost irlandese sosteneva che il regime di aiuti favorisse indebitamente le compagnie italiane, o comunque quelle in possesso di una licenza italiana, e che la Commissione europea non avrebbe quindi dovuto autorizzare la misura.
L’Italia ha notificato il regime di aiuti alla Commissione europea nell’ottobre 2020. La misura, del valore di 130 milioni di euro, era destinata a compensare le compagnie aeree per i danni subiti tra il 1° marzo e il 15 giugno 2020 a causa delle restrizioni ai viaggi e delle altre misure di contenimento adottate per limitare la diffusione del Covid-19. La Commissione aveva approvato il regime, ma Ryanair ha impugnato la decisione e, il 24 maggio 2023, il Tribunale le aveva dato ragione, annullando l’autorizzazione della Commissione. Secondo i giudici, Bruxelles non aveva motivato in modo sufficiente la propria decisione alla luce del requisito di ammissibilità del regime relativo al trattamento retributivo minimo. La vicenda, però, non si è conclusa lì. Con una sentenza del 23 gennaio 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha annullato la sentenza e rinviato la causa al Tribunale dell’UE per un nuovo esame.
Nel frattempo, il regime di aiuti è stato modificato e prorogato per coprire anche il periodo compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre 2020. Il 13 ottobre 2023 l’Italia aveva inoltre notificato alla Commissione la proroga e la modifica della misura di compensazione per il 2021, prevedendo un incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 100 milioni di euro. Anche questa misura è stata approvata dalla Commissione, ma la relativa decisione è stata impugnata da Ryanair davanti al Tribunale.
Con la sentenza di oggi (8 luglio), il Tribunale ha ritenuto legittimo il meccanismo scelto dall’Italia per distribuire gli aiuti alle compagnie aeree colpite dalla pandemia. Secondo i giudici, riservare il sostegno alle imprese in possesso di una licenza italiana “non costituisce una violazione del principio di non discriminazione” perché rivolta alle imprese più colpite dalle misure che vietavano o limitavano i collegamenti da o verso l’Italia nel contesto della pandemia.
Il Tribunale ha inoltre escluso qualsiasi violazione con riferimento al requisito del trattamento retributivo minimo, ritenendolo neutro rispetto alla nazionalità delle compagnie aeree, in quanto “non comporta di per sé una differenza di trattamento in base alla cittadinanza delle compagnie aeree, ma viene applicato in funzione della base di servizio dei dipendenti”. Ryanair, infine, non è riuscita a dimostrare che “il requisito del possesso di una licenza italiana produca effetti restrittivi che eccedano quelli inerenti a un aiuto di Stato concesso ai sensi del diritto dell’Unione, né che esso fosse tale da dissuaderla dall’esercitare la propria attività in Italia”. In altre parole, non ha provato che il requisito del possesso di una licenza italiana limitasse in modo illecito la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi, né che la Commissione avesse motivato in maniera insufficiente la propria decisione.


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