Bruxelles – La Commissione europea “non ha accordato al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti di acquisto di vaccini contro il Covid-19”. È la conclusione a cui è giunto oggi (11 giugno) l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Athanasios Rantos, pronunciandosi sulla trasparenza dei contratti stipulati dall’esecutivo UE per l’acquisto dei vaccini anti-Covid.
L’avvocato ha ricordato che, durante la pandemia da Coronavirus, l’Unione Europea ha istituito un meccanismo centralizzato per l’acquisto dei vaccini per garantire agli Stati membri un approvvigionamento rapido ed equo. E che, sempre con lo stesso obiettivo, Palazzo Berlaymont ha costituito una squadra negoziale congiunta composta da alcuni suoi funzionari e da un numero limitato di esperti degli Stati membri, incaricata di negoziare con alcune imprese farmaceutiche gli accordi preliminari di acquisto di vaccini.
Nel 2021 alcuni deputati del Parlamento europeo e vari soggetti privati hanno chiesto l’accesso a questi accordi e ai relativi documenti. La Commissione ha concesso solo un accesso parziale, oscurando in particolare i nomi dei membri della squadra negoziale congiunta e alcune clausole contrattuali riguardanti l’indennizzo di cui beneficiano le imprese farmaceutiche. Le clausole di indennizzo, al centro della disputa, prevedevano che fossero gli Stati membri a rimborsare le case farmaceutiche per gli eventuali risarcimenti da queste pagati in caso di danni causati dai vaccini.
Secondo la Commissione, la divulgazione integrale delle informazioni avrebbe pregiudicato la tutela della vita privata e dell’integrità delle persone interessate, insieme alla tutela degli interessi commerciali delle imprese coinvolte. Ma, considerando insufficiente questo tipo di accesso, i deputati e i soggetti privati si sono rivolti al Tribunale dell’Unione europea, chiedendo l’annullamento delle decisioni della Commissione. Con due sentenze del 17 luglio 2024, il Tribunale ha giudicato che la Commissione non aveva accordato al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti di acquisto di vaccini contro il Covid-19. A ciò, ha risposto la Commissione che ha presentato ricorso alla Corte di giustizia, il grado superiore di giudizio.
L’avvocato Rantos – un giurista indipendente che fa parte della Corte, ma che non vota la sentenza – ha proposto alla Corte di respingere le argomentazioni della Commissione e di confermare le sentenze del Tribunale. Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, che ora inizierà a deliberare in questa causa ed emetterà, successivamente, una sentenza.
In primo luogo, riguardo alla divulgazione dei dati personali dei membri della squadra negoziale, l’avvocato generale ricorda che “una persona fisica può ottenere la comunicazione di tali informazioni qualora dimostri che tale trasmissione è necessaria al perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico”. Rantos, quindi, considera che “il Tribunale ha a giusto titolo dichiarato che la trasparenza del processo di negoziazione dei contratti relativi ai vaccini contro il Covid‑19 rappresenta un fine specifico di interesse pubblico ai sensi del diritto dell’Unione“. L’avvocato generale, poi, ha aggiunto che “la mera divulgazione delle versioni anonimizzate delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi non permette una verifica concreta ed efficace dell’imparzialità dei membri della squadra negoziale”.
In secondo luogo, per quanto riguarda le clausole contrattuali relative all’indennizzo delle imprese farmaceutiche, Rantos propone di “respingere le argomentazioni con cui la Commissione sostiene che la loro divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese interessate”.
L’avvocato generale, poi, ritiene che la Commissione non abbia dimostrato che la divulgazione delle clausole relative all’indennizzo sarebbe tale da favorire comportamenti strategici abusivi oppure da aumentare il rischio di azioni risarcitorie dirette contro le imprese farmaceutiche. Nello specifico, ha sottolineato che queste clausole “non incidono sulle condizioni relative all’insorgenza della responsabilità delle imprese nei confronti dei terzi lesi, ma riguardano unicamente i meccanismi di rimborso che potrebbero intervenire tra gli Stati membri e le imprese in seguito all’eventuale accertamento della responsabilità di queste ultime”.
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