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La conoscenza della lingua per il ricongiungimento familiare è una restrizione illegittima
La conoscenza della lingua non può essere un vincolo al ricongiungimento familiare [foto: pexels]

La conoscenza della lingua per il ricongiungimento familiare è una restrizione illegittima

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue. La regola comporta "un inasprimento in materia". Può essere previsto in casi particolare "se giustificata da motivo imperativo di interesse generale"

Bruxelles – Richiedere la conoscenza della lingua del Paese per poter riunirsi ai propri familiari è una restrizione illegittima. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue, che nella sua sentenza sancisce una volta di più la centralità del diritto della famiglia. I giudici di Lussemburgo bocciano la normativa danese che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore extracomunitario legalmente residente nel Paese e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua nazionale. Rappresenta “un inasprimento in materia di ricongiungimento familiare”.

Questa condizione “non può essere giustificata” dall’obiettivo di garantire l’integrazione riuscita del coniuge, dato che la normativa danese “non prevede” che vengano prese in considerazione le capacità d’integrazione proprie del coniuge né altri fattori attestanti l’effettiva integrazione del lavoratore interessato.

La disposizione danese non può avere portata generale, bensì particolare. La Corte di giustizia dell’Ue riconosce che il ricongiungimento legato alla conoscenza della lingua nazionale “può essere ammessa in particolare se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale“.

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