Bruxelles – Una società che non è oggetto diretto di sanzioni europee può subire misure restrittive se controllata da un individuo finito nella lista nera. Vuol dire che colpire un dirigente o un azionista di maggioranza estende le restrizioni anche all’azienda di cui si occupa, e i suoi beni possono essere congelati. L’ha stabilito la Corte di giustizia dell’UE che, con sentenza, respinge i ricorsi presentati nell’ambito del terzo pacchetto di sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Bielorussia, annunciato a novembre 2020 e adottato il mese successivo.
I giudici di Lussemburgo affermano il principio per cui i beni di una società non iscritta nella lista dei soggetti colpiti da sanzioni “possono essere congelati se tale società è controllata da una persona iscritta a tale lista”. Perché si possa procedere occorre che il controllo di una società, nonché dei suoi fondi e delle sue risorse economiche, “è presunto” quando la persona iscritta detiene il 50 per cento del suo capitale.
Nel caso di specie un cittadino bielorusso, possessore del 50 per cento del pacchetto azionario della società lituana EM System, si è visto congelare i beni della società da parte delle autorità lituane proprio perché oggetto di sanzioni UE per i suoi presunti legami con il presidente bielorusso, Alexandar Lukaschenko. Un’azione che oggi la Corte di giustizia dell’UE chiarisce si può intraprendere.
Ad ogni modo, prosegue la Corte, ogni Stato membro dell’UE, proprio perché il controllo societario si può presumere, deve comunque permettere di “contestare tale misura di congelamento e, se del caso, di ottenerne la revoca”. Va dunque garantito il diritto alla difesa e garantita “la possibilità di ribaltare la presunzione e di ottenere, di conseguenza, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche”.











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