Bruxelles – Verranno semplificate le norme relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei prodotti chimici, cosmetici e fertilizzanti. Nella notte tra ieri e oggi (16-17 giugno) il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su parte delle disposizioni previste dal pacchetto di semplificazione ‘Omnibus VI’. Si tratta di una proposta che punta a snellire la legislazione dell’UE in materia di sostanze chimiche, riducendo i costi di conformità e le procedure amministrative per le imprese lungo tutta la catena del valore, ma mantenendo allo stesso tempo “un elevato livello” di protezione dei consumatori e dell’ambiente.
L’accordo è stato raggiunto dopo che i co-legislatori hanno trovato convergenza sul meccanismo “stop the clock” (in italiano fermare gli orgologi) che aveva rinviato al primo gennaio 2028 la data di entrata in applicazione del regolamento riveduto relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche (regolamento CLP). L’accordo trovato stanotte posticipa questa data al 1° gennaio 2030 per allineare l’applicazione dei tre regolamenti che modificano tre atti legislativi UE in materia di sostanze chimiche: il regolamento CLP, sottoposto a revisione nel 2024, il regolamento del 2009 sui prodotti cosmetici e il regolamento del 2019 sui prodotti fertilizzanti. Come spiegato dal Consiglio, le modifiche proposte mirano ad affrontare le questioni urgenti sollevate dalle parti interessate – in particolare gli oneri amministrativi per le imprese – e prevedono una riduzione degli obblighi di rendicontazione derivanti dai tre regolamenti.
Più nel dettaglio, è stato mantenuto “l’ambito di applicazione generale della proposta della Commissione per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni in materia di formattazione per le etichette, la pubblicità e le vendite a distanza di sostanze chimiche”. Il testo conserva anche il cosiddetto approccio “digitale per definizione”, puntando ad eliminare la duplicazione delle prescrizioni e a razionalizzare i termini. Sui cosmetici verrà offerta maggiore tutela ai consumatori in merito all’uso di nanomateriali e sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti, mentre per quanto riguarda i fertilizzanti si prevede la registrazione dei microrganismi utilizzati nella produzioni per quantitativi fino a dieci tonnellate l’anno. Ciò verrà applicato nell’ambito della cosiddetta disposizione “REACH+” del Regolamento (CE n. 1907/2006), un atto che disciplina la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (l’acronimo sta per Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).
L’accordo provvisorio ora dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, prima di essere sottoposto a una revisione giuridica e linguistica in vista della sua adozione formale nei prossimi mesi.
Regolamento CLP
Per quanto riguarda la leggibilità delle etichette, i colegislatori hanno stabilito delle “dimensioni minime dei caratteri per l’etichettatura dei prodotti destinati al pubblico in generale e non alle imprese, applicabili alle sostanze pericolose disciplinate dal regolamento CLP“. Sono previste inoltre “deroghe specifiche in materia di etichettatura per le confezioni di piccole dimensioni, che potrebbero essere applicabili anche alle cartucce di inchiostro per stampanti”. Una deroga generale verrà applicata ai “codici a barre digitali sui piccoli contenitori di imballaggio interno”, ma solo se “le informazioni sono riportate sull’imballaggio esterno”. Il periodo transitorio per gli obblighi di rietichettatura sarà di 15 mesi.
Regolamento dei prodotti cosmetici
La normativa europea vieta l’utilizzo di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soprattutto nei prodotti cosmetici. Tuttavia, in alcuni casi sono consentite delle deroghe, in via temporanea o condizionata. L’accordo odierno disciplina i periodi transitori per la loro eliminazione graduale secondo “un sistema a tre livelli con scadenze diverse per tre casi”: le sostanze per le quali non è richiesta alcuna deroga; quelle per cui la deroga è negata per motivi di sicurezza; e quelle per cui la richiesta di deroga viene respinta perché la sostanza è ritenuta sicura per l’uso nei cosmetici, ma per cui esistono alternative. In questo contesto si invita la Commissione a pubblicare orientamenti sulle definizioni e sull’utilizzo di tali sostanze alternative e si mantiene il mandato del Consiglio per la notifica della presenza di nanomateriali nei prodotti cosmetici, che dovrà essere inviata prima della loro immissione sul mercato.
Regolamento prodotti fertilizzanti
È stato concordato che la Commissione riesaminerà periodicamente i requisiti relativi alle categorie di Materiale Costituente (Component Material Category-CMC) e che il primo riesame prenderà in considerazione i requisiti applicabili ai polimeri nutrienti contemplati dal cosiddetto CMC 8 (“Polimeri nutrienti con più di una funzione”), cioè materiali sintetici o modificati chimicamente che sono progettati per controllare il rilascio di nutrienti alle piante. Per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri sui potenziali rischi ambientali derivanti da nuovi microrganismi, il mandato chiarisce nuovamente “il ruolo degli organismi notificati accreditati”. A ciò si aggiunge l’inclusione di “organismi scientifici, quali il Centro comune di ricerca (JRC) o l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)”. L’accordo provvisorio reintroduce inoltre l’obbligo di registrazione – ai sensi del regolamento REACH – per le sostanze soggette a classificazione armonizzata e per alcune sostanze particolarmente nocive, ma solo al di sopra di una soglia di 10 tonnellate all’anno.



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