Bruxelles – La Commissione europea apre due procedure di infrazione contro l’Italia sulla fiscalità degli investimenti. Nel mirino dell’esecutivo comunitario finiscono il trattamento fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti da obbligazioni italiane per alcuni investitori non residenti e le regole sulla composizione dei portafogli dei Piani individuali di risparmio (PIR), che beneficiano di agevolazioni fiscali. Secondo la Commissione, entrambe le normative nazionali introducono “ostacoli incompatibili con le libertà garantite dal diritto dell’UE”.
La prima procedura riguarda il trattamento fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti da obbligazioni societarie e titoli di Stato italiani percepiti da alcuni investitori non residenti. La Commissione ha inviato a Roma una lettera di costituzione in mora, contestando il mancato allineamento della normativa italiana alle regole sulla libera prestazione dei servizi, previste dall’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’UE e dall’articolo 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
In Italia, spiega Bruxelles, “questi redditi sono generalmente soggetti a ritenuta alla fonte”. Alcuni investitori non residenti possono però beneficiare di un’esenzione fiscale, a condizione che le obbligazioni siano depositate presso un intermediario finanziario residente in Italia, presso la stabile organizzazione italiana di un intermediario non residente o, in determinati casi, presso un intermediario non residente che abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia. Per la Commissione, queste condizioni rendono meno attrattivi i servizi di custodia e amministrazione offerti dagli intermediari finanziari stabiliti in altri Stati UE o del SEE senza una stabile organizzazione in Italia, scoraggiando gli investitori non residenti dal ricorrere a questi operatori.
La seconda procedura (INFR(2026)2170), aperta insieme a una analoga nei confronti della Slovenia, riguarda invece i Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Per beneficiare del trattamento fiscale agevolato, secondo la Commissione, la normativa italiana impone che una quota minima del portafoglio sia composta da strumenti finanziari emessi da società residenti in Italia oppure nello Spazio economico europeo con una stabile organizzazione in Italia. Una condizione che, secondo Bruxelles, “costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali prevista dall’articolo 63 del TFUE”, perché scoraggia i residenti italiani dall’investire in società di altri Stati membri e limita le possibilità di diversificazione dei portafogli nel mercato unico.
Per entrambe le procedure l’Italia ha ora due mesi per rispondere alle contestazioni della Commissione e intervenire sulle carenze individuate. In assenza di una risposta soddisfacente, Bruxelles potrà passare alla fase successiva della procedura e inviare un parere motivato. Oltre alle procedure d’infrazione sulla fiscalità, Palazzo Berlaymont ha deciso di portare avanti le procedure d’infrazione che aveva aperto sulle norme dell’Unione europea sull’efficienza energetica e presentare velocemente il proprio progetto di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici (NBRP).










