Bruxelles – Per concedere un assegno di sostegno al reddito non si può pretendere il requisito di dieci anni di residenza all’interno del Paese poiché “costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale”. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’UE che, con sentenza, boccia il sistema italiano e nello specifico il ‘reddito di cittadinanza’, voluto dal governo Conte I per contrastare la povertà. La misura, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, non è più in vigore, ma incassa comunque il giudizio negativo dei giudici di Lussemburgo.
Nello specifico viene contestato l’articolo 2 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, laddove si stabilisce, al comma 1, sottocomma A, punto 2, che per beneficiare del sostegno occorre essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due […] in modo continuativo”. Ebbene, la Corte di giustizia dell’UE chiarisce che il reddito di cittadinanza “costituisce al contempo una misura di accesso all’occupazione, soggetto al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali“. A dispetto del nome, quindi, la misura di sostegno al reddito e all’inclusione nel mondo del lavoro, vale anche per i non-italiani.
Nel definire le regole d’ingaggio, però, proprio per il requisito della residenza di dieci anni “incide principalmente sugli stranieri e costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi, che è, in linea di principio, vietata“, ai sensi della direttiva europea del 2011 sulla protezione internazionale per cittadini extra-comunitari e apolidi.
Non vale, secondo la Corte di giustizia dell’UE, neppure l’argomentazione dei costi e degli oneri amministrativi per lo Stato italiano. I giudici di Lussemburgo ritengono che il requisiti della residenza di 10 anni “non sia obiettivamente giustificato” dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo di Roma, un notevole onere amministrativo ed economico, cosa che giustificherebbe il fatto di riservare tale concessione alle sole persone ben integrate nella comunità nazionale. Al contrario, la Corte UE rileva che la concessione di prestazioni sociali a una persona “comporta, per l’istituzione interessata, gli stessi costi, indipendentemente dal fatto che tale persona sia beneficiaria di protezione internazionale o sia cittadina dello Stato membro interessato”.
La sentenza di oggi (7 maggio) si aggiunge al pronunciamento della stessa Corte di luglio 2024 e alla posizione critica della Commissione europea, che ha avviato una procedura d’infrazione per gli stessi motivi. Insomma, la misura voluta dal governo Conte I e concepita come intervento rivoluzionario si è dimostrata un insuccesso giuridico.







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