Bruxelles – Le compagnie aeree non dovrebbero aumentare il costo dei biglietti aerei a causa dell’aumento del costo dei carburanti: è la raccomandazione della Commissione europea contenuta nelle linee guida pubblicate per indicare come comportarsi di fronte alla crisi prodotta dalla guerra in Iran, soprattutto nel settore dei trasporti e del turismo. Il punto è che le misure contenute nel documento non sono vincolanti, e rischiano dunque di non produrre alcun effetto.
La Commissione europea inizia con il diritto al rimborso per i passeggeri aerei, che va sempre garantito a meno di circostanze eccezionali. In tal senso, la Commissione europea chiarisce che “le cancellazioni causate da prezzi del carburante eccezionalmente elevati, a differenza delle carenze locali di carburante, non possono essere considerate come ‘circostanze straordinarie’“. Resta fermo che il caso di mancanza di carburante il volo può essere annullato e il diritto al rimborso potrebbe essere negato, ma “la carenza va dimostrata”, sottolinea Anna-Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea responsabile per il dossier, nel corso del tradizionale briefing con la stampa internazionale. Quindi chiarisce: “In questo momento non vediamo alcuna evidenza tangibile di carenze”.
Per quanto riguarda il costo dei biglietti, l’interpretazione giuridica delle regole prodotta dall’esecutivo comunitario stabilisce che le compagnie aree “non possono includere termini e condizioni che consentano loro di aumentare il prezzo del biglietto rispetto a quello pubblicizzato al momento dell’acquisto semplicemente perché il carburante è risultato più costoso del previsto”. Di conseguenza, le compagnie aeree i cui termini e condizioni consentono ancora l’applicazione di supplementi carburante dopo la vendita del biglietto “devono modificarli, in quanto non conformi al regolamento sui servizi aerei“.
“In questo momento l’aumento dei prezzi di carburante è chiaramente prevedibile”, spiega Itkonen, lasciando intendere che i vettori non possono approfittare della situazione. Ad ogno modo mette in chiaro che in Commissione europea “non consideriamo il caro-carburanti come circostanza eccezionale“. Quindi, “aumentare i costi di biglietti già acquistati non è giustificabile, e pone questioni di concorrenza leale” e funzionamento del mercato unico e delle sue regole. Pertanto non è consentito addebitare retroattivamente costi aggiuntivi come i supplementi carburante.
“Il prezzo finale del biglietto, comprensivo di tutti gli elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, deve essere sempre esposto quando si offrono o si pubblicano tariffe aeree al pubblico”, chiariscono le linee guida. “Poiché tale obbligo si applica esplicitamente al prezzo finale del biglietto da pagare, sono escluse eventuali modifiche retroattive del prezzo“. Prevista un’eccezione nel caso di pacchetti vacanze: in questo caso, viene specificato, “qualsiasi aumento di prezzo può essere proposto solo se l’organizzatore ne informa il viaggiatore in modo chiaro e comprensibile almeno 20 giorni prima della partenza, con una giustificazione dell’aumento e un calcolo su un supporto durevole”.

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