Bruxelles – I Paesi membri dell’Unione europea possono prevedere che gli editori dei giornali abbiano diritto a un’equa remunerazione, quando concedono ai prestatori di servizi online – come le piattaforme social – l’autorizzazione all’utilizzo delle loro pubblicazioni. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’UE nell’ambito di un ricorso proposto da Meta contro una decisione dell’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom) che, nel 2023, sulla base di quanto previsto dalla legge nazionale, ha definito i criteri per determinare un’equa remunerazione per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.
Secondo Meta, però, la normativa italiana, che istituisce un regime per garantire un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, viola il quadro europeo relativo ai diritti degli editori nel mercato unico digitale. In particolare, la multinazionale statunitense contestava la compatibilità della decisione dell’AgCom e della legge italiana con la libertà d’impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Perciò, ha proposto un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per ottenere l’annullamento della misura e, in questo contesto, il giudice italiano ha chiesto alla Corte di giustizia di verificare la compatibilità del quadro giuridico nazionale con il diritto dell’Unione.
A quanto emerge dalle parole della Corte, però, si evince come Roma non abbia fatto altro che recepire la Direttiva UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale e come questo non violi altre disposizioni UE.
Il punto di partenza è che “l’evoluzione delle tecnologie digitali ha profondamente mutato il settore dei media, e in particolare quello della stampa scritta”, comportando “un drastico calo dei proventi degli editori” e “mettendo a repentaglio il loro modello economico e il loro ruolo essenziale nelle società democratiche”. Per rimediare a questa situazione, ha ricordato la Corte, sono avviate diverse iniziative legislative, tra cui la direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale che introduce un diritto per gli editori di giornali per gli utilizzi online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.
Dunque, il legislatore italiano ha recepito la direttiva e ha previsto a favore degli editori sia il diritto a un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni sia un regime volto a garantire tale remunerazione. In termini pratici, la legge italiana impone ai prestatori di servizi di negoziare la remunerazione con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca durante le trattative, e di fornire i dati necessari per il suo calcolo. Inoltre dà all’AgCom “il compito di stabilirne i criteri, di determinarla in caso di disaccordo e di garantire il rispetto dell’obbligo di informazione a carico dei prestatori, anche mediante sanzioni”.
Perciò, la Corte di giustizia, nella sua sentenza, dichiara che “il diritto a un’equa remunerazione per gli editori è compatibile con il diritto dell’Unione a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione all’utilizzo online delle loro pubblicazioni”. Cioè, deve essere una cifra pattuita. Inoltre, “gli editori devono poter rifiutare tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito” e “non può essere richiesto alcun pagamento ai prestatori che non utilizzano tali pubblicazioni”. Ora, dunque, spetterà al giudice nazionale verificare se la normativa italiana rispetti tali condizioni.
Infine, per i giudici di Lussemburgo, gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante questo periodo negoziale, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione, “pur limitando la libertà d’impresa, appaiono giustificati, in quanto contribuiscono agli obiettivi del diritto dell’Unione di garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore e di consentire agli editori di recuperare i propri investimenti”. Secondo la Corte, questi obblighi, “che rafforzano la tutela degli editori, consentono di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d’impresa, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall’altro”.

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