Bruxelles – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che un albergo che utilizza la piattaforma Booking.com può, in linea di principio, citare quest’ultima in giudizio dinanzi a un giudice nazionale per ottenere la cessazione di un eventuale abuso di posizione dominante. Con la sentenza C-59/19 la Corte UE è intervenuta sul contratto stipulato dalla Wikingerhof GmbH & Co. KG, società tedesca che gestisce un albergo in Germania, con Booking.com, piattaforma di prenotazione alberghiera che ha sede in Olanda. Nella sentenza è stato rilevato che, nonostante i comportamenti della piattaforma contestati dall’albergatore “si siano verificati nell’ambito di un rapporto contrattuale”, tuttavia “il ricorso della Wikingerhof, essendo fondata sull’obbligo di legge di astenersi da qualsiasi abuso di posizione dominante, rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi”, previsti dall’articolo 7, punto 2, del regolamento UE n. 1215/2012.
Nel contratto in questione, stipulato tra le parti nel 2009, Booking.com ha successivamente modificato diverse volte le sue condizioni generali. La Wikingerhof si era opposta per iscritto all’inclusione di una nuova versione delle condizioni generali nel 2015, sostenendo di non avere avuto altra scelta se non quella di stipulare il contratto e di subire l’effetto delle successive modifiche “a causa della posizione dominante detenuta da Booking.com sul mercato dei servizi di intermediazione e dei portali di prenotazione alberghiera”. Tutto questo “nonostante l’iniquità e, dunque, la contrarietà al diritto della concorrenza”, si legge nella sentenza. A questo punto la società tedesca ha fatto ricorso al Landgericht Kiel (Tribunale del Land di Kiel), chiedendo che Booking.com si astenesse dall’apporre sulla piattaforma l’etichetta “prezzo più vantaggioso” o “prezzo ridotto” alla cifra indicata dall’albergo senza il consenso dei gestori, e che non facesse dipendere il posizionamento dell’albergo nei risultati delle ricerche sulla piattaforma dal pagamento di una commissione superiore al 15 per cento. Il Landgericht Kiel ha dichiarato di essere privo di competenza territoriale ed internazionale, confermato in appello anche dall’Oberlandesgericht Schleswig (Tribunale superiore del Land dello Schleswig).
La sentenza della Corte UE è arrivata dopo il rinvio da parte del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) sul ricorso della stessa società Wikingerhof, secondo cui l’Oberlandesgericht Schleswig avrebbe erroneamente ritenuto che la causa non rientrasse nella sua competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi. La Corte di Giustizia UE ha riconosciuto che “nell’atto introduttivo del ricorso la Wikingerhof si deduce una violazione del diritto tedesco in materia di concorrenza, il quale prevede un divieto generale di abuso di posizione dominante, indipendentemente da qualsiasi contratto o altro impegno volontario”. Per questo motivo, è necessario che “l’autorità giurisdizionale adita verifichi se le pretese dell’attore rientrino, indipendentemente dalla loro qualificazione nel diritto nazionale, nella materia contrattuale oppure, al contrario, nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi”, ai sensi del regolamento n. 1215/2012, o dell’articolo 7, punto 2.