Bruxelles – Diritto di rimanere in silenzio, o tutto ciò che si dice può essere usato contro la persona che parla. Nessun film americano, e neppure diritto statunitense. Si tratta dell’Italia, dove da adesso in poi è chiarito il procedimento da seguire quando si è già stati colpiti da sanzione amministrativa dalla Consob. La Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che una persona fisica in questa situazione per abuso di informazioni privilegiate ha il diritto di mantenere il silenzio se le sue risposte possono far emergere la sua responsabilità penale.
Chi si trova già nei guai con a Commissione nazionale per le società e la borsa può dunque agire in modo da evitare di aggravare la propria posizione. Questo, però, “non può giustificare” qualsiasi mancanza di collaborazione con le autorità competenti, come in caso di rifiuto di presentarsi ad un’audizione.
Il pronunciamento della Corte segue una causa sollevata a Lussemburgo da un cittadino italiano per essere stato multato due volte, la seconda per omessa collaborazione. I giudici dunque fanno chiarezza. Ricordano che il diritto al silenzio è riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e che è al centro della nozione di “equo processo“. Anche il regolamento 596/2014 sugli abusi di mercato “si presta ad un’interpretazione conforme al diritto al silenzio”, e dunque ai sensi di normative comunitarie vigenti non si può sanzionare una seconda volta per l’avvalersi di un un diritto riconosciuto.
Per questo “anche se manca una esplicita esclusione dell’inflizione di una sanzione per un rifiuto, questa non può pregiudicare la loro validità”. Ne deriva che “spetta agli Stati membri” garantire che una persona fisica non possa essere sanzionata per il suo rifiuto di fornire risposte all’autorità competente”.