Bruxelles – Il gambler on line può chiedere la restituzione delle puntate perse a operatori stabiliti in un altro Stato membro dell’UE, se i giochi erano vietati nel suo Stato di residenza.
La sentenza è stata emessa oggi dalla Corte dei Giustizia dell’Unione, in una procedimento nato da due società stabilite a Malta, titolari di una licenza rilasciata dall’autorità maltese competente in materia di giochi d’azzardo, che propongono su Internet giochi di slot machine virtuali e scommesse sui risultati delle estrazioni di
lotterie. Tra il giugno 2019 e il luglio 2021, un giocatore residente in Germania si è avvalso di tali servizi e ha perso diverse puntate. Ma all’epoca dei fatti, il diritto tedesco vietava la quasi totalità dei giochi d’azzardo online, tra i quali le slot machine virtuali e le scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie.
Il giocatore, scoperta questa cosa, ha dunque deciso di “scommettere” sulla possibilità di riavere i soldi persi e la questione è dunque finita nelle mani della magistratura.
Alla fine della procedura, nella sua sentenza, la Corte dichiara che “il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che vieta l’organizzazione online di giochi da casinò, di giochi di slot machine e di talune scommesse, quali le scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie, allo scopo di incanalare l’attività di gioco verso circuiti controllati e di contrastare i mercati paralleli”. Inoltre il diritto dell’Unione “non osta né a che siano riconosciute le conseguenze giuridiche di un siffatto divieto nonostante la successiva istituzione di un regime di autorizzazione, né alla nullità dei contratti conclusi in violazione di tale divieto, né a un’azione civile per ottenere la restituzione delle puntate perse”.
I giochi d’azzardo online costituiscono servizi ai sensi dei Trattati dell’Unione, e la loro libera prestazione “può essere limitata per ragioni imperative di interesse generale – sostiene la Corte -, in particolare la tutela dei consumatori e dell’ordine sociale. In assenza di armonizzazione e tenuto conto delle divergenze morali, culturali e sociali tra gli Stati membri, questi ultimi dispongono di un margine di discrezionalità per determinare il livello di tutela ricercato”.
Per i magistrati europei i giochi online presentano al riguardo rischi specifici maggiori rispetto ai giochi in luoghi fisici, “connessi in particolare all’accesso permanente, all’isolamento e all’anonimato del giocatore,
all’assenza di controllo sociale, alla frequenza potenzialmente illimitata e alla loro attrattiva per i giovani e per il
pubblico vulnerabile”. Dunque “in tale contesto, uno Stato membro può vietare i giochi da casinò online, comprese le slot machine, nonché talune scommesse online, autorizzando nel contempo altre forme di gioco, anche in luoghi fisici, o assoggettando taluni giochi online a regimi distinti”.
Per la Corte “il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, all’accertamento della nullità di un contratto concluso tra un consumatore e un operatore stabilito in un altro Stato membro avente ad oggetto servizi vietati nello Stato del consumatore”, e quindi “l’azione per ottenere la restituzione delle puntate perse non è contraria al diritto dell’Unione”.














